Sintesi delle osservazioni tecniche
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- La Regione Lombardia nel 2016 ha importato circa 375.000 t/a di rifiuti a matrice organica da altre regioni. Si evidenzia che il presunto deficit dichiarato all’interno dello SIA assunto alla base della valutazione, non esiste ed è basato su dati che non corrispondono a quelli contenuti nel R.R. ISPRA. Dalla lettura di tale rapporto emerge invece, un significativo surplus impiantistico pari a circa il 45 % dei rifiuti a frazione organica prodotti nella Regione Lombardia.
- Nella valutazione delle alternative possibili non è stata considerata l’alternativa 0;
- Manca sostenibilità ambientale e paesaggistica in grado di sopportare nuovi carichi ambientali derivanti da nuovi impianti, come del resto emerge dalle analisi estrapolate dagli strumenti programmatori alla base dello SIA. Si ritiene questo costituisce un evidente e grave carenza progettuale nonché vizio sostanziale alla procedura di VIA ed elemento sostanziale di incompatibilità del progetto presentato
- Lo SIA prodotto evidenzia elementi di incompatibilità ambientale resi evidenti dall’applicazione dei criteri di valutazione della compatibilità ambientale pubblicati sul sito SILVIA della Regione Lombardia, riferiti alle linee guida nazionali VIA del 18/06/2001 ed in particolare:
- Inaccettabilità di impatti indebiti in caso di realizzazione di opere non necessarie;
- Inaccettabilità di impatti indebiti per incapacità del progetto di rispondere ai suoiobiettivi, trattandosi di tipologia di rifiuti trattati nelle immediate vicinanze (ampia presenza di impianti attivi con capacità superiore ai rifiuti prodotti);
- Inaccettabilità di impatti legati alla scelta di soluzioni progettuali non ottimali o sovradimensionate, nella fattispecie sussistono alternative più vantaggiose (utilizzo degli impianti esistenti con capacità ampiamente adeguata con miglioramento delle performance ambientali);
- Inaccettabilità di rischi di impatto ambientale legati ad opere connesse non ancora definite progettualmente che potranno comportare significativi effetti negativi (l’ulteriore incremento della potenzialità del bacino di utenza dei rifiuti a frazione organica, potrebbe portare ad una competizione al ribasso sui costi di smaltimento tra i diversi operatori ed a maggiori costi di trasporto dovendo reperire i rifiuti a distanze maggiori, con un potenziale peggioramento degli accorgimenti ambientali a tutela dell’impianto e la variazione dei rifiuti trattati per carenza nell’approvvigionamento della frazione organica, con altri maggiormente impattanti sul territorio e con successive maggiori problematiche presso le popolazioni limitrofe, derivanti ad esempio dallo spandimento in agricoltura di tali rifiuti, fatto peraltro già accaduto presso altri impianti posti nelle vicinanze……);
- Mancato rispetto degli standard ambientali e/o superamento della ricettività ambientale del territorio interessato n presenza di limiti già superati relativi alla qualità dell’aria, delle acque, al rumore, agli odori viene ulteriormente incrementato il livello di criticità esistente.
- il progetto proposto verrebbe a creare una serie di criticità che non risultano affrontate in maniera puntuale, creando:
- compromissione del significato territoriale;
- potenziale perdite di valore economico di aree ed abitazioni posti nelle vicinanzedell’intervento di progetto;
- intrusione nel paesaggio visibile di nuovi elementi negativi sul piano esteticopercettivo;
- eliminazione di beni materiali di interesse economico;
- consumo di aree per le quali sono previste finalità più pregiate dal punto di vistaterritoriale;
- impatto negativo diretto ed indiretto su usi e funzioni delle aree interessate dal
- Non sono state previste compensazioni il cui valore biologico delle aree oggetto di intervento di compensazione deve essere superiore al valore delle aree dell’impianto, sia nel periodo di esercizio che dopo la dismissione funzionali a:
- migliorare la qualità del paesaggio;
- compensare la distruzione di beni naturali e aree agricole;
- compensare gli impatti diffusi;
- contribuire alla costruzione del consenso nell’opinione pubblica;
- concorrere alla riconversione dell’area dopo la dismissione;
- ospitare indicatori biologici.
- Non risulta recepito nello SIA, coerentemente alle prescrizione di zona degli strumenti di pianificazione urbanistica locali e sovra locali l’inserimento dei nuovi edifici e strutture nel territorio, il progetto deve tenere in considerazione del loro aspetto estetico e del contesto di riferimento, tale elemento, trattandosi di ordinari capannoni peraltro di notevole altezza (15,5 metri dal piazzale impianto che si trova a -1,12 metri dalla strada Provinciale), le cui caratteristiche contrastano con il paesaggio tradizionale agrario e le numerose cascine e fabbricati agricoli che ne costituiscono gli elementi caratterizzanti.
- le caratteristiche da utilizzare nella progettazione ed edificazione dell’area, non paiono nè essere state valutate, nè tantomeno rispettate nel progetto (40 % superficie minima a verde, copertura massima dell’area 30 %).
- il progetto prevede opere di mitigazione inadeguatein particolare per quanto concerne i numerosi edifici e cascine posti al di fuori del tessuto urbano consolidato e la zona a PR denominata Lago delle sette fontane, per questi il PRGR prevede una puntuale verifica delle ricadute degli stessi e la messa in opera di specifiche misure di mitigazione degli impatti.
- Tenuto conto anche del potenziale danno economico alle numerose aziende agricole ed allevamenti posti nelle vicinanze e dell’aspetto penalizzante non evidenziato nello SIA, riferito all’inserimento dei terreni agricoli nelle aree e filiera di pregio agricolo DOP (filiera grana padano, Provolone, prosciutti di Parma), si ritiene che non sia stato ottemperato in sede di stesura dello SIA a quanto previsto dal punto 14.7.4 del PRGR
- le valutazioni non tengono quindi conto degli impatti cumulativi coerentemente all’allegato VII di cui al dlgs 152/2006 s.m.i.(previste anche per la valutazione impatto sanitario)
- non è data la possibilità di definire le basi necessarie per la misurazione post operam dell’affidabilità delle stime condotte e quindi degli impatti reali del progetto e della verifica del rispetto dei limiti normativi o definiti dall’Autorità competente
- La potenzialità dell’impianto risulta SUPERIORE a quanto dichiarato. Utilizzando come base di calcolo le 252,7 ton/giorno su 300 giorni l’anno di lavoro si ha una potenzialità di 75.810 tonnellate lavorate sulla linea del compost e non 55.000 come indicato come potenzialità massima dell’impianto.A nostro parere questo dato dovrebbe essere utilizzato in maniera cautelativa per la valutazione dello SIA ed in particolare per il modello di dispersione inquinanti quale contributo ulteriore alla sorgente emissiva.
- Dalla documentazione progettuale non emerge la presenza di sistemi di stoccaggio del biometano prima dell’immissione in rete;
- Non sono stati valutati gli impatti EMISSIVI derivanti dallo smaltimento della parte del biometano non ricevibile dalla rete SNAM;
- Non sono stati valutati gli impatti EMISSIVI derivanti dall’impianto UPGRADING separazione da CO2 e altri componenti in tracce (NH3, H2S) presenti nel biogas;
- Lo stoccaggio di compost non sembra adeguato alla potenzialità dell’impianto. La superficie di 1380 m2 tener conto dell’andamento di mercato e della stagionalità dell’impiego del compost in campo aperto, non essendo previste linee per l’insacchettamento; inoltre deve essere valutata la possibilità che lo stesso vada incontro a rifermentazione dovuta alla massa in stoccaggio, questo processo porterebbe ad un maggior carico inquinante all’impianto di abbattimento con conseguente peggioramento della situazione emissiva non valutata.
- Le valutazioni degli scenari emissivi non sono state condotte partendo da una stima del carico odorigeno dei rifiuti presenti nell’impianto (stoccaggi e lavorazione) e nelle condizioni più gravose di esercizio.
- Avendo considerato l’ammoniaca come inquinante da modellizzare, l’area di impatto è nettamente inferiore all’area che sarebbe uscita in caso fosse stato considerato l’acido solfidrico.
- Né nelle relazioni tecniche prodotte né all’interno dell’allegato tecnico vi sono dati relativi al dimensionamento delle (tre) torri scrubber e delle torri torri di lavaggio ad acqua, realizzate in polipropilene, finalizzate a correggere il pH in uscita dagli scrubber in modo da evitare che giunga al biofiltro un’aria eccessivamente acida.
- Mancano i calcoli di dimensionamento degli impianti di adduzione dell’aria agli impianti di trattamento, il materiale con cui verranno realizzati, la tipologia dei ventilatori installati, la velocità attesa all’interno dei condotti principali e dei condotti secondari, la velocità di captazione alle bocchette/cappe poste all’interno del capannone;
- Manca il dimensionamento del sistema di trattamento a carboni attivi del gas residuo, formato dallo slip gas proveniente dal biogas e dal flusso d’aria di strippaggio, che dovrebbe trattare il gas se il contenuto di H2S risulta superiore,
- Manca ogni riferimento sul sistema di verifica in linea del contenuto di H2S all’interno del gas di scarto, al fine di verificare il rispetto del limite di 50 ppm, per poterlo inviare al sistema di trattamento arie esauste. Mancano i riferimenti alla capacità di abbattimento del biofiltro rispetto all’acido solfidrico (H2S) qualora inferiore ai 50 ppm
- Il carico di inquinanti agli scrubber e poi al biofiltro deve necessariamente tener conto della quantità di rifiuti presenti all’interno dello stabilimento; diversamente è come se confidassimo che l’impianto, ad oggi non dimensionato, potesse sopportare qualsiasi carico di sostanze inquinanti, a cui va aggiunto il carico di inquinanti secondario provenienti dal sistema di trattamento delle arie esauste;
- Non vi è alcuna previsione nel modello di ricaduta CALPUFF circa la presenza di H2S (acido solfidrico alle emissioni), pur trattandosi di un gas la cui tossicità è ampiamente documentata e presente nel ciclo produttivo;
- Non vi è alcuna previsione nel modello di ricaduta CALPUFF circa la presenza di microrganismi responsabili della biodegradazione del materiale organico, producono un insieme di composti odorosi tra cui molecole inorganiche come l’ammoniaca e l’acido solfidrico, ma anche sostanze organiche come gli acidi organici volatili, composti aromatici, mercaptani e alchilsolfuri
- Si ritiene inaccettabile e non ammissibile la richiesta di deroga al limite alle emissioni fatta dal proponente all’interno dello SIA relativamente al parametro ammoniaca
- Rispetto alla torcia di emergenza, non si ritiene ammissibile l’assenza di combustibili ausiliari, per due motivi:
- Potrebbero verificarsi condizioni tali per cui la concentrazione del biogas all’interno della miscela scenda sotto la soglia ammissibile al bruciatore, questo determinerebbe il blocco dello stesso e quindi la liberazione in atmosfera degli effluenti senza alcun trattamento;
- Né nell’allegato tecnico né nella relazione finale non sono indicati i casi in cui si ha biogas/biometano non conforme; il proponente si limita ad una generica affermazione pagina 5-14 della relazione tecnica del progetto definitivo “La torcia potrà bruciare anche biometano in caso di non conformitàe nelle fasi di start up dell’impianto di upgrading. La torcia non sarà utilizzata in condizioni operative standard, ma solo nei casi suddetti”.
- Manca ogni tipo di riferimento circa le non conformità del biometano così come manca ogni riferimento alla durata massima delle fasi di start up del sistema di upgrading. Tali carenze non assicurano il controllo effettivo e puntualmente dell’impianto
- Mancano i dati INPUT utilizzati per il modello CALPUFFal fine di riscontrare ciò che il proponente ha dichiarato a qualità; si rimanda al capitolo per il dettaglio dei file necessari;
- Come già detto non sono stati valutati gli impatti derivanti dall’impianto UPGRADING separazione da CO2 e altri componenti in tracce (NH3, H2S) presenti nel biogas e delle emissioni puntuali e diffuse generate nelle condizioni più critiche di esercizio.
- Non vi è disponibilità dei dati, né tantomeno lo studio indica in modo chiaro quali siano stati i radiosondaggi utilizzati per la valutazione della dispersione in atmosfera dei pochi inquinanti modellizzati.
- Non viene considerato il contributo odorigeno del glicerolo seppur dichiarato 17 ton/anno;
- Non è indicato quale modello è stato utilizzato per la valutazione del Building Downwash
- All’interno dello SIA non è stata condotta una caratterizzazione a livello locale degli inquinanti caratteristici né è stata condotta una valutazione degli impatti cumulativi.
- il passo della griglia di calcolo in CALPUFF è fissato a 1 km (1000 m – pagina 5-7 dello studio odori). Correttamente il passo della griglia dovrebbe essere inferiore a 400 metri in quanto distanza fra sorgente e primo recettore;
- L’elevazione dei recettori rispetto al suolo deve essere posta pari a 2 m. Lo studio non specifica tale condizione.
- Il rinnovamento del letto filtrante previsto ogni 5 anni(pag34 AT) non garantisce l’efficienza di abbattimento ipotizzata dal proponente ed alla base delle stime utilizzate nel modello di calcolo.
- Lo Studio di dispersione Odori, DEVE tener conto dei tempi di manutenzione, la durata delle operazioni stesse, modellizzando anche la loro dispersione in atmosfera.
- il 28% (3963 persone) della popolazione di Leno è considerata esposta agli effetti dell’impianto. Lo studio non ha preso in considerazione la produzione e liberazione in atmosfera di acido solfidrico, né l’allegato tecnico ne prevede la ricerca in corrispondenza dei punti emissivi autorizzati. Nemmeno il modello di ricaduta considera tale inquinante negli scenari di ricaduta modellizzati al netto delle carenze già evidenziate nel capitolo dedicato a CALPUFF. Questo potrebbe corrispondere ad una SOSTANZIALE sottostima della popolazione effettivamente esposta;
- La sezione 3 dello STUDIO DI IMPATTO SANITARIO manca di qualsivoglia riferimento alla letteratura disponibile contrariamente a quanto riportato nella DGR4792 del 19/2/2016.
- Lo STUDIO DI IMPATTO SANITARIO manca dei riferimenti relativi alla fase di consultazione/confronto con ATS, OBBLIGATORIA, CHE DOVEVA svolgersi secondo le indicazioni contenute nella nota del DG Salute di Regione Lombardia del 10 settembre 2014 (prot.H1.2014.0030276)
- Lo STUDIO DI IMPATTO SANITARIO proposto non tratta i rischi cumulativi
- La ditta non dichiara a che intervallo di temperatura intende condurre i biodigestori.
- Le misure in campo acustico effettuate dal proponente, le quali mediamente si avvicinano ai 10 minuti cadauna, sia per la fascia di riferimento diurna, compresa tra le ore 06:00 e le ore 22:00, sia per la fascia di riferimento notturna, compresa tra le ora 22:00 e le ore 06:00, non si possono ritenere esaustive a rappresentare il clima acustico dell’intero intervallo temporale richiamato,
- Infatti, specialmente nel periodo notturno, il livello di rumore ambientale equivalente Leq in pesato (A), è caratterizzato principalmente dal traffico transitante in zona, lo stesso che dopo mezzanotte viene normalmente drasticamente abbattuto.Questo aspetto appare fondamentale per una corretta stima del rispetto del limite di immissione differenziale che per il periodo notturno è fissato in soli 3 dB(A). Fare misurazioni nella prima parte del periodo NOTTURNO è fuorviante;
- La previsione di impatto acustico presentato dalla parte NON HA PROVVEDUTOalla ricerca di eventuali componenti tonali, fattore tipico del funzionamento di celle di maturazione, ventilatori, impianti di aspirazione, compressori ecce cc.
- Non si capisce se le postazioni di misura siano state concordate con ARPA Dipartimento di Brescia o con il Comune di Leno, oppure siano state individuate in totale autonomia dal proponente, e se siano stati individuati tutti i possibili siti sensibili che potrebbero essere investiti dagli impianti produttivi proposti.
- I livelli acustici rilevati presso alcuni recettori denotano un superamento del limite di immissione residuo (cioè già presente attualmente nell’area) condizione che denota una criticità ambientale derivante dalla presenza di una matrice fortemente sollecitata e con condizioni di superamento dei limiti di legge. Non si comprende come possa risultare l’intervento compatibile ambientalmente in un contesto che necessità obbligatoriamente l’adozione di un piano di risanamento acustico
- Non è stato presentato il piano di monitoraggio dell’opera di cui all’art. 28 del dlgs 152/2006 s.m.i.,non risultando peraltro definiti degli obiettivi ambientali non è possibile la stesura di tale documento, che deve essere finalizzato a garantire l’affidabilità delle stime condotte in sede di SIA.
Viene evidenziata la presenza di tre aree degradate di cui una a soli 60 m dal sito in oggetto, denominata “lago Sette Fontane”, dimenticandosi che tale area risulta con specifica destinazione del PGT vigente a Zona di recupero ambientale con piano di recupero in atto e che è o era sede di un’attività ricettiva-ricreativa, quindi con presenza di persone ed assimilabile alla prevalente destinazione limitrofa residenziale, su questo aspetto NON VIENE CONDOTTA NESSUNA VALUTAZIONE IN MERITO.